Dal 1° luglio 2025, con validità fino al 30 giugno 2029, è in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per gli Agenti e Rappresentanti del settore Commercio; in data 4 giugno 2025, le parti sociali (Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, FNAARC, USARCI, FISASCAT‑CISL, UILTuCS‑UIL, FILCAMS‑CGIL) hanno firmato il nuovo AEC.
Principali novità rispetto al precedente accordo:
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Provvigioni su vendite online: per la prima volta vengono riconosciute provvigioni anche sulle vendite ai consumatori svolte tramite e‑commerce, purché imputabili all’attività promozionale dell’agente.
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Rafforzamento delle garanzie economiche e FIRR: incremento dei massimali per l’indennità di fine rapporto (FIRR), con limiti portati a €18 000 (senza esclusiva) e €36 000 (con esclusiva) dal 1° gennaio 2026.
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Base imponibile ampliata: tutte le somme corrisposte dalla mandante (extra-provvigionali, anticipi, patti di non concorrenza) devono concorrere al calcolo di indennità e FIRR.
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Tutele per agenti in forma societaria: riconoscimento esplicito delle indennità anche in caso di scioglimento della società per pensionamento, invalidità o decesso dei soci.
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Maggiore stabilità contrattuale: ridotte le possibilità per le mandanti di modificare provvigioni, zone e prodotti in modo unilaterale; obbligo di fornire tempestive informazioni sull’andamento della zona.
- Nuove commissioni per contenziosi: previste commissioni paritetiche sindacali territoriali per gestire controversie su FIRR e indennità.
- Tutela genitorialità e giovani: potenziata la tutela per maternità/paternità (es. 20 giorni di congedo per padre senza rischio di risoluzione contrattuale); limitato l’uso dei contratti a tempo determinato per favorire i giovani.
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Indennità Meritocratica: variazione ai periodi interessati al raffronto per la determinazione dell’incremento.
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